Legittimo licenziare in caso di scarso rendimento
Così ha ritenuto il Giudice del Lavoro di Pisa, con Ordinanza del 5 giugno 2017, n. 1889, resa con rito Fornero
Il ricorrente, protratto e significativo scarso rendimento comporta la perdita di fiducia del datore di lavoro sull’esatto adempimento futuro della prestazione.
Il datore di lavoro dovrà dimostrare “una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta (…)” derivante dalla’”enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione (…) e quanto effettivamente realizzato (…), tenuto conto della media di attività dei vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (…)“.