Legittimo astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali
Parola della Corte di Cassazione, sentenza del 23 novembre 2017, n. 27948.
Due i concetti di fondo, in sintesi.
Da un lato, il datore di lavoro non può imporre la prestazione lavorativa durante le festività civili o religiose infrasettimanali.
Quindi il lavoratore può legittimamente astenersi.
Dall’altro, la prestazione lavorativa nei giorni festivi presuppone un accordo tra le parti del rapporto individuale, ossia datore di lavoro e lavoratore (ovvero sindacato, purché munito di esplicito mandato).
Alla sua mancanza non può supplire la contrattazione collettiva.
Ciò significa, altresì, che l’eventuale disciplina del CCNL che preveda l’obbligo di lavoro durante le festività è affetta da nullità, giacché il diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione, in tal caso, è indisponibile dal sindacato.
Nel caso specifico, peraltro, il CCNL metalmeccanici dispone la facoltà e non l’obbligo di lavoro festivo.