Nessuna reintegrazione per il licenziamento fondato su contestazione tardiva
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza del 27 dicembre 2017, n. 30985.
Importante principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: “La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso ricade, ratione temporis, nella disciplina dell’articolo 18 della legge 300/1970 così come modificato dal comma 42, dell’articolo 1 della Legge 92/2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso articolo 18 della legge n. 300/1970“.
Con la decisione è stato risolto un contrasto giurisprudenziale tra l’orientamento che qualificava l’immediatezza della contestazione quale elemento costitutivo del licenziamento (la cui carenza comportava la tutela reintegratoria) e quello, oggi validato, che negava il carattere sostanziale a tale requisito (con conseguente applicabilità della sola tutela indennitaria).