Revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c.
Ordinanza del Tribunale di Trieste, Sezione Civile – Controversie del Lavoro del 25 luglio 2018 n. 1485 nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il fatto
Con provvedimento di data 5 marzo 2018, il giudice del lavoro sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e contestualmente fissava l’udienza di comparizione delle parti. A seguito dell’integrazione del contraddittorio, il giudice, con ordinanza di data 21 giugno 2018, revocava il provvedimento del 5 marzo 2018 di sospensione della provvisoria esecutività.
Con istanza depositata il 22 giugno 2018, la società chiedeva la revoca della predetta ordinanza del 21 giugno 2018, rilevandone la contrarietà al combinato disposto degli articoli 649 e 177 c.p.c.. Tuttavia, l’istanza veniva rigettata con ulteriore provvedimento del 22 giugno 2018.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Trieste dichiarava il reclamo inammissibile.
Il giudice può, in prima battuta, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo con il medesimo decreto con cui fissa l’udienza di comparizione delle parti, e, dunque, in tale sede, inaudita altera parte, sulla base della mera prospettazione dell’opponente contenuta nel ricorso in opposizione. Trattandosi di provvedimento inaudita altera parte, esso deve qualificarsi come decreto, al pari del decreto di fissazione dell’udienza in cui è contenuto.
La decisione di cui all’art. 649 c.p.c. sull’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria deve essere assunta con ordinanza, quindi, all’esito del contraddittorio tra le parti. Solo all’esito dell’udienza di comparizione delle parti e, dunque, dopo la costituzione in giudizio dell’opposto e all’esito del contraddittorio svoltosi in quella sede, il giudice può pronunciare l’ordinanza sull’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria, revocando il decreto e, dunque, nella sostanza, rigettando l’istanza di sospensione medesima.