Trasferimento del ramo d’azienda costituito da un gruppo di lavoratori e funzione dell’art. 4 del CCNL Multiservizi
Corte d’Appello di Trieste, Sentenza del 7 agosto 2018, n. 139
Il fatto
La vicenda riguardava un gruppo di lavoratori occupati per molti anni nel servizio di lettura dei contatori di acqua, energia elettrica, gas, GPL e teleriscaldamento della provincia di Trieste, alle dipendenze delle società che, di volta in volta, si aggiudicavano tale servizio partecipando ad apposite gare indette dal committente.
In particolare, erano dipendenti da ultimo di una società con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza periodo di prova, con le mansioni di letturisti inquadrati nel 1° livello del CCNL Gas Acqua e l’orario settimanale di 38 ore e 30 minuti.
Tale società comunicava ai lavoratori che l’appalto sarebbe cessato a seguito di suo recesso e che il servizio sarebbe passato ad altra società.
La società subentrante -peraltro tramite un’ulteriore società- si impegnava ad assumerli, però, a termine, con un patto di prova di 26 giorni, inquadramento nel 1° livello del CCNL Multiservizi, part time al 75% e resa oraria media mensile minima di 50 tentativi di lettura.
I lavoratori non potevano accettare la proposta in quanto formulata a condizioni di lavoro difformi e deteriori rispetto a quelle previgenti e, di conseguenza, rimanevano alle dipendenze della società uscente, in attesa di una soluzione concordata della vertenza.
I lavoratori -già soccombenti in primo grado- deducevano che la nuova società era subentrata nel contratto di appalto alle condizioni già in vigore rispetto all’uscente e che era loro diritto proseguire il rapporto di lavoro in corso per effetto dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 29 comma 3 del d.lgs. 276 del 2003, come sostituito dalla legge 122/2016, e comunque in base alla clausola sociale contenuta nell’art. 4 del CCNL Multiservizi, applicato dalla nuova società, all’art. 23 del capitolato di gara e al protocollo d’intesa in materia di appalti stipulato dal committente con le organizzazioni sindacali, e che inoltre a loro favore operava la solidarietà prevista dall’art. 1676 c.c. e dall’art. 29 comma 2 del d.lgs. 276/2003.
Motivi della decisione
La Corte d’Appello, pur compensando le spese di lite, rigettava integralmente il ricorso dei lavoratori par ragioni di diritto che si riportano in forma di massime.
L’azienda (o meglio il ramo d’azienda) non deve necessariamente comprendere capitali, attrezzature e beni strumentali, ma può anche consistere esclusivamente in un gruppo di dipendenti coordinati ed organizzati tra loro in modo stabile. Tuttavia, deve trattarsi di un gruppo coeso per professionalità, legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know how, in modo che i lavoratori siano individuabili come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una mera sommatoria di dipendenti; in particolare, il know how, o gli altri elementi che valgono a conferire autonomia operativa al gruppo di dipendenti, non si possono identificare con la mera capacità professionale dei lavoratori.
Il nuovo testo dell’art. 29 comma 3 del d.lgs. 276/2003, introdotto dall’articolo 30, comma 1, della Legge 7 luglio 2016, n. 122, conferma e ribadisce, anche a livello normativo, l’interpretazione del vecchio testo dell’art. 29 comma 3 ormai consolidatasi in giurisprudenza, quella secondo cui anche un gruppo di lavoratori può essere considerato, se abbia determinate caratteristiche, un’azienda (o ramo d’azienda) e quindi il suo passaggio dal vecchio al nuovo appaltatore è soggetto alla disciplina ed alle tutele dell’art.2112 c.c. Occorre verificare in concreto, nell’ordine, prima di tutto che esista -all’interno dell’impresa appaltatrice- un gruppo di lavoratori qualificabile come una struttura produttiva unitaria, dotata di una propria organizzazione autonoma tale da renderla funzionalmente idonea a produrre un certo servizio; poi che questo gruppo, così inteso, venga trasferito dal vecchio al nuovo appaltatore; e infine, per escludere eventualmente che il passaggio dei dipendenti da un’impresa all’altra costituisca (e vada regolato come) un trasferimento di azienda ex art.2112 c.c., se sussistano o no “elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”.
La norma contrattuale –art. 4 del CCNL Multiservizi– non ha lo scopo e la funzione di garantire ai lavoratori assunti dall’impresa che subentra nell’appalto la piena e integrale conservazione del trattamento economico e normativo di cui godevano quali dipendenti del vecchio appaltatore. Ciò si ricava dal testo della disposizione e in particolare: dalla premessa esposta nel primo comma, in cui le parti sociali hanno enunciato l’obiettivo “di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione” e non anche il contenuto dei singoli rapporti di lavoro; dal comma 2, che richiama espressamente il d.l. 248/2007, rendendo così chiaro che le parti stipulanti davano per scontato che il passaggio dei lavoratori potesse avvenire a condizioni diverse da quelle di partenza; dal silenzio del comma 4 lettera a) che, a differenza di quanto accade in altri contratti collettivi, nulla dice riguardo alla situazione contrattuale dei singoli -oltre ad escludere l’inserimento del periodo di prova-.