Come noto, il DL 18/2020, all’art. 26, comma 2, ha introdotto per i lavoratori fragili una speciale disciplina di tutela.
Si tratta di dipendenti pubblici e privati in possesso di apposita certificazione rilasciata da competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o riconosciuta disabilità con connotazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, L 104/1992).
In particolare, qualora per questi lavoratori fosse impossibile rendere la prestazione in modalità agile, che il comma 2-bis stabilisce essere la modalità ordinaria con cui questa categoria di lavoratori dovrebbe operare nel contesto pandemico, le competenti autorità sanitarie oppure il medico di assistenza primaria prescrivono un periodo di assenza dal servizio equiparato per legge al ricovero ospedaliero.
Soprattutto, la norma stabilisce espressamente che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto, garantendo così una rafforzata conservazione del posto di lavoro.
La durata temporale di questa disciplina speciale per i lavoratori fragili è limitata. Tuttavia, la scadenza prevista per il 28/02/2021, poi prorogata al 30/06/2021, è stata estesa fino al 31/12/2021 dal DL 111/2021, convertito con modificazioni dalla L. 133/2021, coprendo così tutto il 2021.
Significa, in conclusione, che occorre fare attenzione nel valutare la concreta fattibilità e, quindi, legittimità di un licenziamento pur in presenza di superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.