La sicurezza sul lavoro tra bilanci e prospettive a dieci anni dal Testo Unico

La sicurezza sul lavoro tra bilanci e prospettive a dieci anni dal Testo Unico

Convegno Nazionale promosso dall’Università degli Studi di Trieste, CGIL, INCA, Università Statale di Milano

Due giorni intensi e tre sessioni multidisciplinari dedicate al tema della salute e sicurezza sul lavoro. Sullo sfondo anche una certa distanza tra il sindacato di oggi e l’idea del sindacato di cui ha bisogno il mondo del lavoro.
Di seguito la raccolta di alcuni spunti di riflessione.

-PRIMA SESSIONE-

Oliviero Drigani (Presidente Corte d’Appello di Trieste)
In materia di amianto si registra una tendenza: transizione della richiesta di tutela dal processo penale verso il processo civile, ma la sanzione penale svolge ancora una funzione deterrente.

In via generale, una tutela efficace presuppone di sanzionare penalmente le condotte prodromiche (omissioni o mancanti apprestamenti di misure cautelari o preventive); esempio della multa per eccesso di velocità.

Massima contraddizione: il valore attribuito al lavoro dalla Costituzione e le morti a causa di lavoro.

Dario Grohmann (Procuratore Generale della Repubblica di Trieste)
Il Tribunale di Gorizia e la Corte d’Appello di Trieste tra i pochi giudici in Italia che ancora condannano per amianto.

Occorre interrogarsi seriamente sull’utilità del processo penale in materia (problema del legislatore), tenendo conto, per esempio, della complicata ricostruzione delle posizioni di garanzia a distanza di decenni dal fatto.

Soluzioni migliori offerte dal processo civile.

Il bagaglio legislativo è all’avanguardia ma in concreto la situazione è drammatica: il d.lgs. 626/1994 aveva dato una spallata la sistema ma si trattava del recepimento di direttive europee.

Innovazione con il d.lgs. 81/2008: passaggio da protezione oggettiva alla prevenzione soggettiva.
Funzione cruciale del piano di prevenzione.

Due constatazioni:
a) il rispetto delle norme sulla sicurezza porta alla eliminazione degli infortuni
b) le norme in materia sono raramente funzionali al ciclo produttivo
+ questione culturale

Conclusioni:
modificare le direttrici culturali
Miglior custode del lavoratore è il lavoratore stesso.
Rispettare le norme e rifiuto di prestare il lavoro non in sicurezza.

organizzazione dei controlli
Attribuzione ad un unico ente, creazione di banche dati di imprese e storico degli accertamenti e prescrizioni date, ampiezza e severità del potere prescrittivo.

sanzioni
Certezza della sanzione e potere anche di chiudere l’attività in casi estremi.
Superare il sistema contravvenzionale: non è una forma di difesa avanzata; non rientrano tra i procedimenti prioritari; elevatissima probabilità (certezza) di prescrizione; meglio la sanzione amministrativa (più veloce).

Silvino Candeloro (Presidente INCA)
Prendere atto del cambiamento dei modelli organizzativi: carichi di lavoro + ritmi di lavoro.

DVR manifesta la massima contrapposizione con la tutela del lavoro.

Roberta Nunin (Associata dell’Università di Trieste)
Il costo della <<non>> sicurezza è un peso economico collettivo.

Processo di attuazione delle direttive non semplice:
-Direttiva “madre” 391/89/CEE per un quadro generale di sistema senza alcuna distinzione settoriale;
-Direttive “figlie” per interventi specifici;
-altre Direttive in determinate materie (lavoro temporaneo; minori; orario di lavoro, ecc.);
-Direttive macchine e prodotti;
-nesso con la sicurezza ambientale.

Quadro molto ampio e ruolo dell’agenzia europea OSHA + diverse iniziative di ampio respiro ma di soft law (programmi d’azione; quadro d’azione 2014-2020; buone prassi; cooperazione).

Principi guida dell’intervento europeo:
programmazione della prevenzione (novità per l’Italia);
massima sicurezza tecnologicamente possibile (contributo giurisprudenza italiana)
sicurezza partecipata (novità generalizzata).

Nuove frontiere per l’Unione Europea:
rischi di carattere soggettivo (genere, età, provenienza) e psico-sociale (stress, mobbing, violenza; accomodamento ragionevole dei disabili);
-ricadute in termini di sicurezza del lavoro agile;
nuove tecnologie e sicurezza;
nuove sostanze;
-lavoratori autonomi e parasubordinati.

Anna Maria Di Giammarco (Presidente Società italiana operatori della prevenzione)
Diverse non attuazioni e subordinazione della salute rispetto al lavoro.

Luigi La Peccerella (Avvoccatura INAIL)
Il TU non nasce per recepire direttive ma dietro spinte del Presidente della Repubblica a seguito dell’inaccettabile disastro della Thyssenkrupp.

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro non può essere rilevante per la salute e sicurezza.

Prospettive
Superamento della segregazione spaziale tra ambiente di lavoro delle macchine e dell’uomo: area di sicurezza dinamica della Volkswagen dove uomo e robot lavorano insieme poiché le macchine sono istruite per interrompere il lavoro in presenza di pericolo per la persona.

-SECONDA SESSIONE-

Franco Martini (Segretario Nazionale CGIL)
Attualmente depositati al CNEL 868 contratti collettivi, di cui solo un terzo sottoscritto dalla “triplice”.

Economia 4.0 chiede meno tempo di lavoro e più qualità di lavoro.

Transizione da manodopera verso la mentedopera.

Fabio Lo Faro (Direttore Regionale INAIL FVG)
Trend denunce infortuni 2009-2017: -27,6% (Nazionale) e -25,7% (FVG) ma tornate a crescere nel 2016 e 2017.

Trend denunce infortuni mortali 2009-2017: -33,5% (Nazionale) e +30% (FVG) e in regione sempre in crescita.

Trend denunce malattie professionali 2009-2017: +65,1% (Nazionale) e +53,1% (FVG), ma nel 2016 e 2017 in diminuzione.

In FVG (2012-2016) -4,41% ditte iscritte e -3,79% lavoratori

Paolo Pascucci (Ordinario dell’Università di Urbino)
Due obbiettivi del d.lgs. 81/2008:
a) universalizzazione della tutela (lavoratore senza riferimento al rapporto o alla retribuzione)
b) contrastare la frammentazione del procedimento produttivo (catene di appalti)

Il d.lgs. 81/2008 non è un testo unico: contiene i principi generali della materia e intende riordinare le varie fonti, ma diverse discipline sono fuori (ferrovia, pesca, porti, ecc.).

Osservazioni:
-lacuna: lavoro domestico;
definizione tralatizia del luogo di lavoro;
-valorizzata la valutazione dei rischi: collegata con il sistema aziendale di organizzazione della prevenzione;
-modifica da fare subito: RSPP deve essere un esperto di sicurezza e non avere contemporaneamente deleghe di funzione.

Piermaria Corso (Ordinario dell’Università Statale di Milano)
Delineati i soggetti che possono avere veste processuale (INAIL può costituirsi parte civile).

Il sindacato è titolare di un diritto autonomo in quanto direttamente leso dal reato (può costituirsi parte civile).

Operatività (per la Cassazione) della tenuità del fatto anche rispetto a fattispecie di lesioni gravi sul lavoro.

Condotta riparatoria equivale alla monetizzazione della responsabilità penale.

Bruno Giordano (Consigliere della Corte di Cassazione e docente presso l’Università degli studi di Milano)
Osservazioni critiche del sistema:
-nei dieci anni oltre 13 mila morti e 6-7 milioni di infortuni;
-la sicurezza non si raggiunge con la previsione di violazioni formali (termini, adempimenti);
-la sicurezza si è burocratizzata (da scritta a parlata a virtuale);
-interventi legislativi confusionari;
-falsa formazione;
-non adottati diversi decreti attuativi;
-numero degli ispettori (3000 totali di cui solo 200-300 con competenze tecniche!);
-vigilanza (somme recuperate dovrebbero essere reimpiegate nella prevenzione);
-gran parte degli infortuni nelle PMI;
-concetto di sicurezza.

Francesco Saverio Violante (Ordinario dell’Università di Bologna e Presidente della Società italiana di Medicina del lavoro ed Igiene industriale)
INAIL fornisce i dati di infortuni denunciati ma non fornisce quelli degli infortuni riconosciuti.

Tasso di infortuni in agricoltura ed edilizia spaventoso.

Inverse care law: gli strumenti progettati vengono tanto meno utilizzati laddove più ce ne sarebbe bisogno (vigilanza).

Per la prima volta da cent’anni il numero dei morti per malattie professionali ha superato il numero dei morti per infortunio.

Dato shock: per i lavoratori manuali la speranza di vita si è ridotta di 3-5 anni rispetto ai lavoratori non manuali.

Bruno Cossu (Avvocato del Foro di Roma)
Diritto soggettivo del lavoratore rifiutare di svolgere la prestazione non in sicurezza, ma necessario anche il supporto del sindacato.

Alessandro Boscati (Ordinario dell’Università Statale di Milano)
Lavoro agile è forma di flessibilità organizzativa, non una nuova tipologia di lavoro.

Il CCNL deve definire le linee guida in tema di sicurezza per il lavoro agile.

Luogo di lavoro è individuato dal lavoratore:
-questione di nullità per indeterminatezza dell’oggetto;
-questione della possibilità di controllare la prestazione.

Prospettiva: negoziazione delle modalità di esercizio dei poteri datoriali.

-TERZA SESSIONE-

Angelo Delogu (Assegnista di ricerca dell’Università di Urbino)
Interventi rispetto ai lavoratori della gig economy:
estensione delle tutele (es. legge regionale Lazio);
estensione della categoria di lavoratori subordinati (es. decreto dignità).

Le difficoltà di imporre gli obblighi in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile e per i riders deriva da un assunto: è il potere (organizzativo e direttivo) a segnare gli obblighi.

Obblighi a prescindere dai poteri, dai tempi e luogo di lavoro prestabiliti:
-informativi;
-sorveglianza sanitaria;
-valutazione dei rischi (anche del committente);
-negli appalti e nel lavoro autonomo immaginare che nel trattamento economico rientri anche il costo della sicurezza (quota del compenso).

Natalina Folla (Ricercatrice dell’Università di Trieste)
Responsabilità delle persone giuridiche: saldatura tra d.lgs. 231/2001 e d.lgs. 81/2008.

La responsabilità per omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime sul lavoro (art. 25 septies) introdotta dopo l’emanazione!

Colpevolezza d’impresa: istituto di prevenzione secondo cui l’ente è rimproverabile se non ha adottato standards doverosi di sicurezza.

Differenziazione nella responsabilità dell’ente:
-fatto commesso da soggetti apicali, la responsabilità è riconducibile alla politica aziendale;
-fatto commesso da soggetti sottoposti, la responsabilità è riconducibile al modello organizzativo e di vigilanza inadeguato.

La risposta penale tradizionale è inadeguata in quanto non intacca il vero responsabile (la struttura), ragione per cui occorre valorizzare il ricorso al modello di gestione e controllo (modello organizzativo).

Pasqualino Albi (Ordinario dell’Università di Pisa)
Attuale contesto caratterizzato dalla frammentazione e destrutturazione del lavoro, dal particolarismo giuridico, dalla coesistenza di tante coppie oppositive.

Esempio del lavoro nel terzo settore: possibilità di retribuire sino ad 1/8 in meno.

Cercare un modello che ponga al centro la tutela della persona.

Il diritto alla salute prevale rispetto all’iniziativa economica, che è sempre recessiva.

Necessario leggere l’art. 2087 c.c. con gli artt. 1218 e 1453 c.c.

Inadeguatezza della tutela risarcitoria del danno alla salute (ex post) vs azione di adempimento (ex ante).

Principio dell’infungibilità degli obblighi di fare è un falso problema: non vi è alcuna discrezionalità se adempiere o meno all’obbligo di sicurezza che, al contrario, non ammette discrezionalità.

Strumenti di coercizione indiretta.

Stefano Maria Corso (PhD presso Università Bocconi di Milano)
Obbligo di segnalazione dei deficit di sicurezza in azienda:
non opera solo verso l’interno!
rapporto con gli artt. 2104 e 2105 c.c.: nessun inadempimento o lesione del vincolo fiduciario o violazione della fedeltà.

Manuela Tortora (Avvocato del Foro di Gorizia)
Responsabilità del committente:
-rispetto ai danni non indennizzabili dall’INAIL (danno differenziale o danni complementari);
non è alternativa alla responsabilità del datore di lavoro.

Maria Dolores Ferrara (Ricercatrice dell’Università di Trieste)
Problema di contesto normativo:
-stratificazione;
-quadro euro-unitario;
-aumentato utilizzo della somministrazione (soprattuto a tempo indeterminato).

Problema di fattispecie:
-la sicurezza nella somministrazione è fondata su due principi: deterrenza e responsabilità dell’utilizzatore;
-collegamento col debito di sicurezza: possibili strade da percorrere sono la co-datorialità e la multi-datorialità o la responsabilità da contatto sociale (l’importanza della contiguità).

Problema di coordinamento con la sicurezza:
-intenzione del legislatore di rinunciare al controllo della discrezionalità del datore di lavoro.

Qui il programma del convegno