E’ arrivato anche il chiarimento dell’INPS (Messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021) a confermare la lettura applicativa -condivisa e promossa anche dallo scrivente- di questa eccezione al divieto di licenziare e, in particolare, del connesso diritto alla NASpI:
“(…) si fa presente che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22“.